La Funzione della Busta Paga:
La funzione della busta paga è quella di documentare quanto il lavoratore percepisce:
- in un dato periodo
- da parte di un determinato datore di lavoro
- in ottemperanza al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato
E’ un documento obbligatorio
La struttura della retribuzione:
Retribuzione DIRETTA
effettiva prestazione del lavoratore
Paga Base CCNL
Scatti di anzianità
EDR
Altri elementi
Retribuzione INDIRETTA
prestazioni retribuite ma non lavorate
Malattia
Maternità
Infortunio
Ferie – Festività
Retribuzione DIFFERITA
istituti contrattuali accantonati
13 mensilità
14 mensilità
Trattamento di Fine Rapporto
Retribuzione LORDA
– Contributo previdenziale
– Ritenute Fiscali
+ Assegni nucleo familiare
Retribuzione NETTA
Il DL 112/2008 ha abrogato il Libro Matricola e il Libro Paga e ha introdotto il Libro Unico del Lavoro (L.U.L.)
Il libro unico del lavoro deve documentare al lavoratore lo stato del proprio rapporto di lavoro e la corretta esecuzione degli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi
Deve contenere:
- Dati anagrafici
- La retribuzione
- Le trattenute previdenziali
- Le trattenute fiscali
- La somma da corrispondere
- Il calendario giornaliero delle presenze/assenze
La busta paga è composta da:
- PARTE ALTA (TESTA)
- PARTE CENTRALE (CORPO)
- PARTE BASSA (PIEDE)
PARTE ALTA (TESTA):
Dati anagrafici
- Azienda
- Nome azienda
- Posizioni INPS
- Posizione INAIL
- Dipendente
- Cognome e Nome
- Numero di Matricola
- Codice fiscale
- Data di assunzione
- Livello
- Qualifica
Dati Retributivi
- Nella testa della busta paga sono riportati tutti gli elementi (istituti) che compongono la retribuzione lorda mensile:
- Minimo contrattuale (paga base) – in questa voce sono stati conglobati, nel tempo, altri istituti.
- Contingenza introdotta nel 1944 per consentire il recupero della perdita del potere di acquisto, è stata congelata con l’accordo interconfederale del 31 luglio 1992 (spesso conglobata nel minimo)
- E.D.R. elemento distinto della retribuzione pari a 10,33 euro da corrispondere per 13 mensilità erogato per 13 mensilità
- Scatti di Anzianità (solitamente “pluriennali” fino al raggiungimento di un tetto massimo); possono essere legati all’anzianità di “livello” o “aziendale”.
- Superminimo (eventuale) – può essere assorbibile o meno.
- Altri elementi (a carattere continuativo e fisso)
PARTE CENTRALE (CORPO):
Retribuzione Lorda
Il corpo della busta paga “fotografa” la concreta situazione lavorativa del mese.
Il primo elemento indicato nel corpo è la retribuzione mensile:
normalmente, se il lavoratore non ha fatto assenze non retribuite nel mese, troverà riportata la paga mensile lorda (della testa) e/o verrà evidenziata la seguente moltiplicazione: 26 gg. X paga giornaliera = retribuzione lorda mese, oppure 173 ore X paga oraria = retribuzione lorda mensile
Maggiorazioni e straordinari
- Ogni CCNL prevede delle maggiorazioni e per il lavoro straordinario e per compensare una prestazione lavorativa “disagevole”;
- nelle buste paga tali maggiorazioni vengono “visualizzate” (e pagate) secondo il seguente schema:
- Straordinari:
- X paga giornaliera (o ore mese x paga oraria) +
- Numero ore straordinarie X paga oraria maggiorata
- = Retribuzione lorda “effettiva” mensile
- Maggiorazioni:
- 26 gg X paga giornaliera (o ore mese x paga oraria)+
- Numero ore X pura maggiorazione (le ore sono già comprese nella retribuzione mensile)
- = Retribuzione lorda “effettiva” mensile
Mensilità supplementari
- Tredicesima: una mensilità da corrispondere entro il 20/12 (con retribuzione in vigore nel mese). Periodo di maturazione 1/1 – 31/12
- Quattordicesima (non tutti i CCNL la prevedono): una mensilità da corrispondere normalmente entro giugno (con esclusione EDR).
- Per ogni mese intero lavorato (o per una frazione almeno pari a 15 gg.) matura un rateo (1/12) delle mensilità supplementari.
Ferie, Rol ed ex festività
- Come per le mensilità supplementari anche per ferie, rol/PAR ed ex festività matura un rateo (1/12) del monte ore (o giorni) annuo per ogni mese intero lavorato (o per una frazione almeno pari a 15 gg.)
- Ferie annue: numero ‘x’ di gg./anno o numero x di ore anno;
- Rol o PAR (o altra voce) n. ‘x’ ore / anno (liquidati a dicembre se non goduti)
- Ex festività: ai lavoratori spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispondente alle giornate che (indicate come festività dagli art. 1 e 2 della Legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più riconosciute come tali, per conseguenti disposizioni di legge
Malattia
Solitamente i CCNL garantiscono una integrazione rispetto a quanto erogato dall’INPS fino al raggiungimento di una certa quota percentuale della retribuzione “teorica” (solitamente il 100% ma ci sono CCNL con una disciplina più articolata).
- I primi 3 gg. sono interamente a carico dell’azienda (c.d. carenza).
- L’INPS riconosce per ogni anno solare:
- Il 50% della retribuzione dal 4 al 20 gg (calendario) di malattia
- Il 66,66% dal 21 al 180 gg. (calendario)
PARTE BASSA (PIEDE):
Le trattenute e la PAGA NETTA – Imponibile contributivo e imponibile fiscale; dal lordo al netto
Determinata nel corpo della busta paga la retribuzione lorda mensile (effettiva e non “teorica” come quella evidenziata nella testa; tale importo coincide con l’imponibile previdenziale – INPS) detta somma va assoggettata a tassazione:
- dapprima vengono trattenuti i contributi (9,19% o 9,49%);
- Sulla parte “restante” (imponibile IRPEF) si paga l’IRPEF sulla base degli scaglioni previsti dalla legge (dedotte detrazioni spettanti) e si arriva, finalmente, al netto.