Nel Modello 730 il contribuente può indicare oneri e spese sostenute per sé o familiari, disabili, ai fini della detrazioni IRPEF. Per i portatori di handicap e loro familiari sono previsti inoltre benefici fiscali.
Sono interamente deducibili dal reddito complessivo del disabile le spese mediche:
- generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali)
- per assistenza specifica (infermieristica e riabilitativa, di addetto all’assistenza di base od operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona; di personale di coordinamento attività assistenziali di nucleo, di educatore professionale, di addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale).
Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale, in cui devono essere specificati natura e quantità dei prodotti, codice identificativo del tipo di farmaco e codice fiscale del destinatario, e le spese specialistiche possono essere detratte per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro. Sono invece ammesse integralmente senza franchigia le spese per:
- trasporto in ambulanza del disabile;
- acquisto poltrone per inabili e minorati non deambulanti, apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- acquisto arti artificiali per la deambulazione;
- costruzione rampe per eliminazione di barriere architettoniche esterne e interne alle abitazioni (detrazione 19% solo sull’eventuale eccedenza della quota di spesa per cui è stata richiesta la detrazione per ristrutturazione edilizia del 50% fino al 31 dicembre 2016);
- adattamento ascensore per trasporto disabile;
- acquisto sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap: fax, modem, computer o sussidio telematico;
- mezzi per accompagnamento, deambulazione e sollevamento disabili.
- motoveicoli e autoveicoli, anche prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità;
- autoveicoli anche non adattati per il trasporto di non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.
La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta una sola volta in un periodo di 4 anni con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità. Oltre che per le spese di acquisto, vale anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi i costi di ordinaria manutenzione e di esercizio (premio assicurativo, carburante, lubrificante).
Altre spese:
- Per i non vedenti: detrazione per l’acquisto del cane guida (sconto IRPEF del 19%, richiesto una sola volta in 4 anni salvo perdita dell’animale, per un solo cane e con importo massimo di 18.075,99 euro); per il suo mantenimento (sconto forfetario di 516,46 euro); IVA al 4% sui prodotti editoriali per non vedenti o ipovedenti (giornali e notiziari, quotidiani, libri in braille o su supporti audiomagnetici per non vedenti e ipovedenti).
- Servizi di interpretariato per il disabile o suo familiare a carico: per la detrazione del 19% è necessaria la certificazione fiscale rilasciata dal fornitore del servizio.
- Eliminazione di barriere architettoniche (es.: ascensori e montacarichi) e realizzazione di strumenti tecnologici atti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia (con detrazione IRPEF del 50% su un importo massimo di 96.000 euro se la spesa è sostenuta tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2016).
Tutte le forme di indennità erogate ai disabili, sia risarcitorie che di accompagnamento, non devono essere considerate reddito per il calcolo dell’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente