Lo strumento del buono lavoro diventa pienamente tracciabile.
La prima modifica riguarda difatti la modalità di richiesta. Almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, sarà necessario che il committente (ovvero l’imprenditore o il professionista) comunichi i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore con un sms o via posta elettronica alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Nella medesima comunicazione sarà necessario indicare anche il luogo e la durata dell’impiego accessorio.
Nei casi in cui si verifichi una violazione di queste regole, scatteranno sanzioni amministrative anche piuttosto “salate” da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata emessa la comunicazione.