L’INPS con la Circolare n. 69 del 28 aprile 2016 ha fornito istruzioni in merito al trattamento del congedo di maternità nel caso di parto “fortemente” prematuro, come indicato dall’art. 2 del D.Lgs n. 80/2015, che ha modificato l’art. 16 comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 151/2001.
Con l’espressione parto “fortemente” prematuro viene individuato il parto che si verifica prima dei 2 mesi antecedenti alla data presunta del parto (cioè prima dell’inizio del congedo ordinario – periodo ante partum).
L’art. 16 comma 1 del Dlgs. n. 151/2001 attualmente prevede quanto segue:
1. è vietato adibire al lavoro le donne
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (periodo ante partum), salvo quanto previsto all’articolo 20 del medesimo decreto (flessibilità del congedo di maternità);
b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto (periodo post partum), salvo quanto previsto all’articolo 20;
d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.
Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.
Con la modifica apportata dall’art. 2 del Dlgs n. 80/2015 alla lett. d) dell’art. 16, il congedo obbligatorio si calcola, quindi, aggiungendo ai 3 mesi post partum tutti i giorni compresi tra la data del parto fortemente prematuro e la data presunta del parto.
Quanto previsto dall’art. 2 del Dlgs n. 80/2015 non determina variazioni nei casi in cui il parto prematuro si verifichi all’interno dei 2 mesi ante partum, ossia quando il congedo obbligatorio ante partum è già iniziato, per tali eventi infatti il congedo post partum risulta coincidente, come in precedenza, con i 3 mesi dopo il parto ai quali vanno aggiunti i giorni di congedo ante partum non goduti.
Nel caso di lavoratrice interessata da un provvedimento di interdizione prorogata, i giorni di congedo obbligatorio ante partum non fruiti si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.
Di seguito si espone l’esempio proposto nella Circ. INPS n. 69/2016 riguardante il calcolo del periodo di congedo di maternità in presenza di parto fortemente prematuro.
Esempio 1
Data parto presunto. 20/09
Data inizio astensione. 20/07 (inizio periodo ante partum)
Data parto effettivo: 30/06
Durata del congedo di maternità: 30/06 – 20/12
Tale durata si determina sommando:
data del parto + 3 mesi post partum + 81 gg
30/06 fino al 30/09 (62 gg relativi ai 2 mesi ante partum + 19 gg che intercorrono tra la data effettiva del parto e l’inizio dei 2 mesi ante partum)