Scade il 30 novembre il versamento della seconda rata dell’acconto per le imposte sui redditi e per l’Irap relativamente al periodo d’imposta 2016. Il soggetto d’imposta, potrà scegliere di calcolare il quantum da versare all’erario facendo ricorso al metodo storico o a quello previsionale. I contribuenti, ai fini del calcolo, possono farsi assistere dai Consulenti del Lavoro, professionisti intermediari abilitati alla redazione e all’invio delle dichiarazioni dei redditi all’Agenzia delle Entrate. Se si sceglie l’opzione del metodo storico, l’ammontare dell’acconto è pari al 100% dell’imposta versata a saldo l’anno precedente. Il contribuente pagherà, in unica soluzione se l’importo è inferiore a 257,52 euro; se invece l’imposta supera tale importo, è possibile versare l’acconto 2016 in due soluzioni, la prima pari al 40% in sede di unico (Giugno, o Luglio /Agosto con la maggiorazione) e la seconda appunto entro il 30 novembre, pari al 60% dell’ammontare dell’intero importo. L’acconto calcolato con il metodo storico, va in ogni caso rideterminato al verificarsi dei seguenti casi:- in presenza di redditi da terreni, il secondo acconto va ricalcolato escludendo la rivalutazione del 10% su i terreni per i coltivatori diretti;- in presenza di redditi da fabbricati, il secondo acconto va ricalcolato escludendo le agevolazioni fiscali per la sospensione della procedura esecutiva di sfratto;- in presenza di redditi derivanti da noleggio occasionale di navi e imbarcazioni, l’acconto deve essere ricalcolato tenendo conto anche di tali redditi assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%.Tuttavia il contribuente ha la facoltà di calcolare l’importo dovuto effettuando una stima sulla propria situazione reddituale presunta dell’anno in corso; in tal modo, se ricorrono i presupposti, la seconda rata di acconto potrà essere anche ridotta o persino annullata. Attenzione però che, se il minore acconto versato risulterà poi, a fronte della dichiarazione annuale del prossimo anno, inferiore a quello che si sarebbe dovuto versare, il contribuente subirà le sanzioni per insufficiente versamento. Sono esonerati dal versamento dell’acconto, i contribuenti che nel 2016 non hanno conseguito redditi, coloro che hanno cessato l’attività e non posseggono altre fonti di reddito e i soggetti che non erano obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale.