In considerazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 21-26 della Legge n.76/16 (Cirinnà), già richiamati nella circolare INPS n. 84/17, in caso di scioglimento delle unioni civili, andranno applicate le medesime regole previste in caso di scioglimento del matrimonio.
L’INPS con il messaggio n. 3179/17 esamina tali ipotesi alla luce di quanto affermato dal ministero del lavoro. Le attuali disposizioni ANF/AF relative ai genitori separati/divorziati con provvedimenti di affidamento condiviso o esclusivo dei figli, troveranno applicazione anche nei casi di scioglimento dei nuclei formate da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati da precedente matrimonio o fuori dal matrimonio e dei nuclei formati da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione, qualora il figlio sia stato inserito all’interno dell’unione civile.
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